Nessun risarcimento al cliente se l’avvocato sbaglia, ma non combina guai

Nessun risarcimento al cliente se l’avvocato sbaglia, ma non combina guai
14 Settembre 2017: Nessun risarcimento al cliente se l’avvocato sbaglia, ma non combina guai 14 Settembre 2017

Le cause del nostro studio

Un Fallimento si duole dell’operato del proprio avvocato che, incaricato di recuperare un credito, aveva dapprima notificato il precetto assieme ad un titolo di cui aveva omesso di richiedere la spedizione in forma esecutiva, identificando poi in modo erroneo alcune particelle immobiliari nell’atto di pignoramento notificato al debitore, consigliando infine al cliente l’abbandono di un’esecuzione immobiliare che, invece, con riguardo alle altre unità immobiliari correttamente identificate avrebbe potuto essere proseguita (essendo stato sanato il primo motivo di nullità, stante l’omessa proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi nel termine prescritto da parte del debitore).

L’Avvocato si difende da un  lato contestando il proprio inadempimento e dall’altro sostenendo l’insussistenza di un qualsiasi danno e la conseguente l’infondatezza della domanda attorea anche per questo motivo.

Con la sentenza n. 581/2017 il Tribunale di Treviso respinge la domanda di risarcimento proposta dal Fallimento.

Rileva l’estensore che all’Avvocato “va ascritto l’inadempimento nell’attuazione del rapporto professionale con l’attore, poiché la scelta di rinunciare agli atti dell’esecuzione forzata immobiliare fu dettata da un errore tecnico-giuridico certamente evitabile”.

Infatti, “la scelta - esplicitamente ammessa - di rinunciare agli atti dell’esecuzione forzata per il timore di un rilievo ufficioso della nullità fu tecnicamente errata”, stante che “la mancata opposizione agli atti determina la sanatoria del vizio” ai sensi dell’art. 156 c.p.c., in quanto l’omessa “spedizione esecutiva del titolo è un elemento squisitamente formale”.

Tuttavia, tale inadempimento non cagionò alcun danno.

Il Tribunale ha, invero, osservato che, ad oltre un decennio dal pignoramento immobiliare eseguito dall’avvocato per conto del Fallimento, essendo proseguita l’esecuzione ad istanza dei creditori nel frattempo intervenuti, “non risultavano trascritto alcun decreto di trasferimento contro il debitore decurtato”.

Questa circostanza di fatto, documentalmente provato in causa, ha indotto il Giudice trevigiano a constatare che “non vi è prova di alcun danno per il fallimento poiché, a tutt’oggi, dopo tanti anni dall’inizio del processo esecutivo, ancora non risulta dimostrato nulla quanto a mancata percezione di utilità dalla vendita forzata”, con la conseguenza che “la rinuncia, seppure frutto di una scelta difensiva tecnicamente erronea, si rivela ininfluente” ai fini della domanda di risarcimento proposta contro l’Avvocato.

Di qui l’inevitabile conseguenza per cui “l’inadempimento” di quest’ultimo “non determina l’obbligazione risarcitoria, mancando la prova del danno”.

L’unica consolazione per il Fallimento attore è rappresentata dal rigetto della domanda riconvenzionale proposta da quest’ultimo, con riguardo al compenso astrattamente dovutogli, ma concretamente negatogli dal Tribunale perché il suo inadempimento era suscettibile di incidere “radicalmente sul sinallagma del rapporto d’opera intellettuale, elidendo la giustificazione del diritto al compenso”.

In altre parole, in questo caso  l’inadempimento del professionista, stante la sua gravità, di per sé solo (ed ancorché non abbia cagionato un danno), implica la risoluzione del contratto di prestazione d’opera e, consequenzialmente, il venir meno del diritto al corrispettivo pattuito o comunque dovuto per le prestazioni inesattamente effettuate.

     

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